IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento n. 13376/01 r.g. g.i.p., instaurato nei confronti di Taranto Achille e Minutola Giuseppe, detenuti, entrambi, per questo procedimento; Udite le parti all'udienza del 15 ottobre 2002; O s s e r v a Con richiesta, pervenuta in data 14 giugno 2002, il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Taranto Achille e Minutola Giuseppe per i reati ivi specificati. Con decreto del 18 giugno 2002, questo giudice fissava, per l'udienza preliminare, la data del 1 ottobre 2002. A tale udienza veniva formulata, da entrambi gli imputati, col consenso del p.m., richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. Questo giudice rigettava la richiesta e fissava, per la prosecuzione, l'udienza del 15 ottobre 2002. A tale udienza il difensore di Minutola rappresentava al giudice come, a suo parere, ricorresse un obbligo di astensione, in capo al decidente. Il difensore di Taranto faceva propria tale osservazione. Il giudice disponeva procedersi oltre, non ravvisando un tale obbligo. I difensori, a questo punto, sollevavano questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede, in mancanza di una richiesta di rito abbreviato, un obbligo di astensione del giudice per l'udienza preliminare che abbia rigettato una richiesta di applicazione pena, evidenziando come tale giudice, nel rigettare tale richiesta, abbia, comunque, espresso il proprio giudizio sulla vicenda. Il p.m. rilevava come la richiesta di applicazione di pena fosse stata rigettata in relazione all'entita' della pena richiesta. Il decidente riservava di esaminare, per la successiva udienza, che fissava per il 22 ottobre 2002, la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale. Va, preliminarmente, osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 439/1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata. A parere del decidente, non e' manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p, nella parte in cui non prevede un obbligo di astensione del giudice per l'udienza preliminare, a seguito del rigetto di una richiesta di applicazione di pena concordata fra le parti. Nel momento in cui il giudice esamina una richiesta, formulata ex art. 444 cp.p., infatti, e' tenuto, anche preliminarmente, a valutare se sussistano i presupposti per una sentenza ex art. 129 c.p.p. Si comprende, pertanto, come la questione posta dalle difese, pur genericamente, e senza il necessario riferimento alle norme costituzionali, richiesto dall'art. 23, comma primo, legge n. 87/1953, non possa ritenersi palesemente infondata, competendo a questo giudice, in mancanza di una richiesta di rito abbreviato, di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio e, dunque, di determinare se sussistano i presupposti per disporre il rinvio a giudizio degli imputati ovvero se vada pronunciata sentenza ex art. 425 c.p.p.